La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15018 del 27 aprile 2026, ha stabilito un principio chiave per la giurisprudenza italiana: lo stato formale di disoccupazione non basta a esonerare un genitore dall’obbligo di mantenimento dei figli, se dai profili social emergono attività lavorative non dichiarate fiscalmente. La pronuncia chiarisce i confini dell’art. 570-bis del Codice penale, sottolineando che la capacità economica effettiva deve essere valutata in concreto, includendo tutte le fonti di reddito disponibili.
Il caso riguardava un uomo di Torino che, pur essendo formalmente disoccupato e con redditi fiscali molto bassi, era accusato di non versare l’assegno mensile di 250 euro per il figlio. La difesa sosteneva di non conoscere il provvedimento civile e di trovarsi in una condizione di indigenza, ma le indagini hanno evidenziato che l’uomo svolgeva attività di fotografo a eventi e istruttore in palestra, documentate sui social network e mai dichiarate. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Torino avevano già confermato la condanna, che la Cassazione ha respinto, ribadendo che la mancata conoscenza del provvedimento o la dichiarata povertà non sono scuse valide.
I social come prova della capacità economica
Un aspetto innovativo riguarda proprio l’uso dei social come strumenti probatori. La Corte ha precisato che i contenuti pubblicati online non costituiscono pettegolezzi, ma possono essere oggetto di valutazione oggettiva se documentano attività lavorative reali. In questo senso, la presenza di incarichi non dichiarati fiscali dimostra che l’imputato aveva effettiva disponibilità di reddito, sufficiente a contribuire al mantenimento del figlio. La valutazione della capacità economica deve quindi considerare non solo i dati fiscali ufficiali, ma anche le prove concrete della possibilità di guadagno.

Assegno di mantenimento, quando aumenta per i social – Melablog.it
Un rilevante è l’applicabilità dell’art. 570-bis ai figli nati fuori dal matrimonio. La Cassazione ha confermato che il reato di omesso mantenimento si configura anche in assenza di vincolo matrimoniale tra i genitori, poiché ciò che rileva è l’esistenza di un obbligo economico stabilito dall’autorità giudiziaria. L’orientamento si basa su un quadro normativo aggiornato dalle leggi sul divorzio e sulle disposizioni a tutela dei minori, e avallato dalla Corte Costituzionale.
La sentenza mette in evidenza due principi fondamentali: la responsabilità dei genitori non si limita ai redditi ufficialmente dichiarati e può essere accertata anche tramite elementi digitali pubblici; inoltre, l’omesso mantenimento si applica a tutti i genitori, coniugati o meno, a partire dall’obbligo stabilito dal tribunale.
Il messaggio è chiaro: l’indigenza dichiarata non basta, le tracce digitali parlano e devono essere valutate, rafforzando la tutela dei minori e l’efficacia degli obblighi di assistenza familiare, integrando l’ordinamento penale con i nuovi strumenti della società digitale.